Bitcoin o ETP su Bitcoin: dal 2026 aliquote fiscali diverse e regole di compensazione distinte in Italia

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Immagine: Money.it
Dal 1° gennaio 2026, in Italia, la vendita diretta di Bitcoin su exchange sarà tassata con un'aliquota del 33% sulle plusvalenze, mentre la vendita di Exchange Traded Products (ETP) che replicano il prezzo di Bitcoin, acquistati tramite banca o broker, sarà soggetta a un'imposta del 26%. Questa differenza nasce dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e successive interpretazioni fiscali, che distinguono tra cripto-attività detenute direttamente e strumenti finanziari regolamentati. Oltre alla diversa aliquota, cambiano anche le modalità di compensazione delle minusvalenze: quelle derivanti da cripto-attività possono essere compensate solo con plusvalenze dello stesso tipo, mentre le minusvalenze da ETP possono essere compensate con guadagni su altri strumenti finanziari come azioni e obbligazioni. Inoltre, chi detiene criptovalute direttamente deve dichiararle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e gestire autonomamente il calcolo delle imposte, mentre per gli ETP in regime amministrato l'intermediario si occupa di questi adempimenti. Dal punto di vista operativo, la detenzione diretta di criptovalute comporta rischi di custodia e la possibilità di utilizzo in applicazioni decentralizzate, mentre gli ETP comportano un rischio di controparte e sono soggetti agli orari di mercato. Infine, la differenza fiscale va valutata anche tenendo conto dei costi di gestione e delle commissioni applicate agli ETP, che possono ridurre il vantaggio fiscale nel lungo termine.

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Tag: Bitcoin, Exchange Traded Products, legge di Bilancio 2025, quadro RW